TUTTI GLI ISTITUTI BANCARI IN ITALIA
PER COMUNE
PRESENTAZIONE:
L’art. 47 della costituzione così recita
<< La repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese>>
Nel nostro ordinamento non è possibile che
lo stato indirizzi e controlli il risparmio dei privati,
di conseguenza, l’utilizzo del risparmio è
libero
Ma
comunque l’art. 47 della costituzione vuole
comunque assicurare al risparmiatore la massima trasparenza
affinché questi possa decidere come, dove e
quando investire, e di poter valutare con consapevolezza
il rischio dell’investimento e di accesso al
risparmio e al credito
la
legge bancaria del 1936 ha definito l’attività
creditizia come <<un’attività di
raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni
forma e di esercizio del credito>>
la legge 218 del 1990 ha cominciato la trasformazione
degli istituti di diritto pubblico (le vecchie banche)
in società per azioni.
L’attività
bancaria viene definita dall’art. 10 del testo
unico come un attività di raccolta del risparmio
tra il pubblico e di esercizio del credito. E' venuta
a cadere la distintizione tra risparmio e credito
a breve, medio e lungo termine, e pertanto anche gli
istituti di credito oggi vengono denominati tutti
<<enti creditizi>>
Gli enti creditizi devono essere autorizzati per l’esercizio
dell’attività dalla Banca d’Italia.
Ogni ente può avere succursali nel territorio
nazionale o comunitario, previa autorizzazione della
Banca d’Italia;
Le banche devono garantire la trasparenza delle operazioni
nell’ambito dei rapporti contrattuali: hanno
l’obbligo di pubblicità a favore di tutti,
e l’obbligo di comunicazione a favore dei clienti.
Il nuovo ordinamento semplifica notevolmente il quadro
giuridico del sistema bancario eliminando la nota
distinzione tra casse di risparmio, istituti di diritto
pubblico e banche di interesse nazionale. La normativa
vigente divide gli enti creditizi in tre classi:
- banche che assumono la veste giuridica di società
per azioni
- banche di credito cooperativo
- banche popolari
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